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Art. 42a

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Lo scambio di dati con organizzazioni internazionali sulla base di obblighi di diritto internazionale è considerato scambio di dati tra autorità.
  2. Esso è gratuito, sempre che il diritto internazionale non preveda un’indennità.

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