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Art. 18

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
  2. L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
  3. Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
  4. L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.

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