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OGI · Ordinanza sulla geoinformazione
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510.620
OGI
Federal Council Ordinance
1 lug 2008
Fonte originale
I pertinenti geometadati sono resi pubblicamente accessibili unitamente ai geodati di base che descrivono.
L’accesso può essere limitato unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.
Il servizio specializzato competente nel caso specifico garantisce l’accesso ai geometadati.
L’Ufficio federale di topografia garantisce l’interconnessione dei geometadati.
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