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Art. 17

510.620OGIFederal Council Ordinance1 lug 2008Fonte originale
  1. Tutti i geodati di base sono descritti mediante geometadati.
  2. L’Ufficio federale di topografia stabilisce la norma applicabile ai geometadati dei geodati di base. Al riguardo, considera lo stato della tecnica e le normative a livello internazionale.
  3. Può essere utilizzata in maniera esclusiva un’altra norma unicamente se lo prevede un’ordinanza del Consiglio federale.

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