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Art. 179d

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Per il dissanguamento occorre recidere le due carotidi oppure incidere i vasi sanguigni principali alla base del collo per via toracica. Il dissanguamento deve avvenire il più rapidamente possibile dopo lo stordimento e finché l’animale è incosciente.1
  2. Fino al sopraggiungere della morte per dissanguamento, gli animali soggetti all’obbligo di stordimento di cui all’articolo 21 LPAn devono trovarsi in uno stato di incoscienza e di insensibilità.
  3. Se il dissanguamento di animali storditi è ritardato, lo stordimento di altri animali va immediatamente sospeso.
  4. Dopo il taglio effettuato per dissanguare l’animale, non possono essere eseguite altre operazioni di macellazione se non dopo la morte dell’animale.
  5. Dopo lo stordimento i pesci possono essere eviscerati anziché dissanguati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

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