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Art. 179e

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Il gestore del macello è responsabile del rispetto della legislazione sulla protezione degli animali. In particolare emana istruzioni di lavoro per:
    1. il trattamento degli animali nelle stalle di sosta;
    2. lo stordimento degli animali;
    3. il dissanguamento degli animali;
    4. l’istruzione del personale del macello.
  2. Su richiesta, mette a disposizione degli organi esecutivi le istruzioni di lavoro.
  3. Nei macelli in cui annualmente sono macellati oltre 1500 unità di macellazione di bovini, ovini, caprini, suini o equidi oppure oltre 150 000 capi di pollame o di conigli deve essere designato un incaricato della protezione degli animali.
  4. L’incaricato della protezione degli animali è autorizzato a emanare istruzioni. Controlla il rispetto della legislazione sulla protezione degli animali ed è in particolare responsabile di:
    1. presentare al gestore del macello un rapporto sulle questioni inerenti alla protezione degli animali;
    2. istruire il personale del macello affinché adotti provvedimenti per garantire un trattamento rispettoso degli animali;
    3. annotare i provvedimenti adottati nel macello per migliorare la protezione degli animali.

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