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Art. 179c

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli apparecchi e gli impianti di stordimento devono essere controllati per verificarne il funzionamento tutti i giorni lavorativi, almeno una volta all’inizio del lavoro e, se necessario, puliti più volte al giorno. Gli apparecchi di ricambio devono essere tenuti pronti per l’impiego.
  2. Durante l’attività, il funzionamento degli apparecchi e degli impianti di stordimento deve essere controllato verificando l’efficacia dello stordimento in modo da individuare ed eliminare immediatamente i difetti tecnici che causano errori.
  3. La manutenzione degli apparecchi e degli impianti di stordimento, il controllo del loro funzionamento e l’eliminazione dei difetti devono essere documentati.

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