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Art. 179b

455.1OPAnFederal Council Ordinance1 set 2008Fonte originale
  1. Gli animali devono essere storditi in modo che cadano il più rapidamente possibile e senza dolori o sofferenze in uno stato di insensibilità e di incoscienza che si protrae fino alla morte.
  2. Se è impiegato un apparecchio di stordimento meccanico o elettrico, gli animali devono essere posizionati in modo tale che l’apparecchio possa essere applicato e utilizzato senza difficoltà, con precisione e per la durata necessaria.
  3. Le attrezzature per immobilizzare gli animali non devono arrecare loro dolori o lesioni evitabili e devono garantire che gli animali destinati alla macellazione, eccettuato il pollame, siano storditi in piedi o in posizione eretta.1
  4. Tranne in caso di macellazione rituale, il pollame deve essere stordito prima del dissanguamento.
  5. Durante lo stordimento del pollame con miscela di gas, i pulcini vivi non possono essere ammassati l’uno sull’altro.2

Footnotes

  1. La correzione del 27 nov. 2018 concerne soltanto il testo francese (RU 2018 4283).

  2. Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21).

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