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Commenti: Art. 166 | Omnilex
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OPAn · Ordinanza sulla protezione degli animali
Art. 166
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Art. 166
Art. 165
Art. 167
455.1
OPAn
Federal Council Ordinance
1 set 2008
Fonte originale
Le merci trasportate insieme agli animali devono essere caricate in modo tale da non arrecare lesioni, dolori o sofferenze agli animali.
Le merci che arrecano danno agli animali non possono essere trasportate con essi.
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