costruiti con materiale innocuo per la salute e concepiti in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
sufficientemente robusti da sopportare le normali sollecitazioni del trasporto senza gravi danni e da non poter essere distrutti dagli animali;
costruiti in modo che gli animali non possano fuggire;
sufficientemente spaziosi affinché gli animali trasportati possano assumere la postura normale;
provvisti di sufficienti aperture d’aerazione sistemate in modo che, anche se i contenitori sono collocati fittamente l’uno accanto all’altro, sia assicurato un sufficiente afflusso di aria fresca; nei contenitori chiusi contenenti animali eterotermi deve essere disposta una riserva d’aria o d’ossigeno; se necessario, occorre prevedere un isolamento termico;
costruiti in modo che gli animali possano essere osservati e, se necessario, accuditi; i contenitori per trasporti di lunga durata devono essere muniti di attrezzature per il foraggiamento e l’abbeverata che possano essere utilizzate senza che gli animali riescano a fuggire.
I contenitori di trasporto in cui si trovano gli animali devono stare in posizione eretta. Non possono essere urtati, lanciati o rovesciati.
I contenitori di spedizione devono recare il simbolo di un animale oppure la scritta «Animali vivi». Su due fianchi opposti un segno deve indicare la parte superiore o inferiore. Sono eccettuati:
i contenitori il cui interno è visibile da ogni lato;
i contenitori trasportati senza trasbordo, in numero rilevante come spedizione unica, da veicoli appositamente contrassegnati.
I contenitori impilabili devono essere costruiti in modo che rimangano stabilmente sovrapposti, che le aperture d’aerazione non vengano ostruite durante l’impilaggio e che le escrezioni non possano raggiungere, o solo in minima, parte i contenitori sottostanti.1
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 dic. 2024, in vigore dal 1° feb. 2025 (RU 2025 21). ↩
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