I mezzi di trasporto devono soddisfare i requisiti seguenti:
le parti con le quali gli animali entrano in contratto devono essere costruite con un materiale innocuo per la salute e concepite in modo che il pericolo di ferimento sia esiguo;
le porte, le finestre e i finestrini devono poter essere fissati in modo sicuro durante il trasporto;
mediante pavimenti antisdrucciolevoli, pareti divisorie, tramezzi e dispositivi di sostegno si deve evitare il rischio che gli animali scivolino o i contenitori si spostino. Le rampe che i responsabili portano con sé devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 159 capoverso 1;
i dispositivi d’attacco devono essere abbastanza resistenti da non spezzarsi durante il trasporto in seguito a normale sollecitazione. Devono essere sufficientemente lunghi affinché gli animali possano stare in posizione eretta naturale;
i mezzi di trasporto devono essere dotati di una fonte di illuminazione fissa o portatile di potenza sufficiente per controllare gli animali;
gli animali devono disporre di uno spazio sufficiente. Per gli animali da reddito devono essere soddisfatti i requisiti di spazio minimo di cui all’allegato 4. Se gli animali dispongono di più del doppio della superficie minima di cui all’allegato 4, è necessario inserire pareti divisorie. Occorre tenere conto delle esigenze delle singole specie, delle condizioni climatiche e segnatamente dello stato di tosatura;
i mezzi di trasporto devono essere provvisti di aperture adeguatamente collocate che garantiscano un sufficiente afflusso di aria fresca. I mezzi di trasporto in cui i suini sono trasportati su tre piani devono essere muniti di ventilazione. Occorre assicurare la protezione da condizioni meteorologiche avverse e dai gas di scarico del mezzo di trasporto;
1 sulle aperture posteriori dei veicoli e dei rimorchi utilizzati per il trasporto di bovini, suini, ovini e caprini deve essere collocata una griglia;
sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali da reddito di cui all’allegato 4, esclusi i volatili, deve essere indicata in modo chiaramente visibile dall’esterno la superficie di carico disponibile in m2, eventualmente per piano. Nel veicolo deve essere presente anche una copia dell’allegato 4;
sui veicoli utilizzati per il trasporto professionale di animali deve essere applicata in modo ben visibile, nella parte anteriore e in quella posteriore, la scritta «Animali vivi» o un’indicazione analoga.
I mezzi di trasporto possono servire come luoghi di ricovero durante le soste superiori a quattro ore soltanto se gli animali dispongono delle dimensioni minime di detenzione indicate nell’allegato 1, se hanno accesso all’acqua e, se necessario, al latte e se vengono foraggiati negli intervalli di tempo consoni alla specie. Inoltre le condizioni climatiche devono essere adeguate alle esigenze degli animali.2
Per l’utilizzo occasionale di mezzi di trasporto come ricovero temporaneo, l’USAV può prevedere deroghe alle dimensioni minime indicate nell’allegato 1, in particolare per impieghi di servizio, manifestazioni sportive, spettacoli ed esposizioni.3
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 28 ott. 2015, in vigore dal 1° dic. 2015 (RU 2015 4245). ↩
Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.