L’autorizzazione è rilasciata nominalmente al capounità.
L’autorizzazione è valida per esperimenti o serie di esperimenti eseguiti allo scopo di trovare risposte a domande precise oppure con finalità ben determinate. La sua validità è limitata a tre anni al massimo.
Le necessarie deroghe alle seguenti disposizioni devono essere indicate nell’autorizzazione:
i requisiti riguardanti la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura;
i requisiti di istituti e laboratori per praticare la sperimentazione;
il ricovero degli animali in un centro autorizzato di detenzione di animali da laboratorio;
i requisiti riguardanti il personale.
L’autorizzazione può essere vincolata a condizioni e oneri riguardanti:
la specie, la linea o il ceppo e il numero degli animali;
la provenienza e lo stato di salute degli animali;
la detenzione, l’alimentazione, la cura, la sorveglianza e il trattamento degli animali;
la metodologia, in particolare per contenere dolori, sofferenze, lesioni o ansietà nonché altre limitazioni del benessere del singolo animale;
l’esecuzione di un esperimento preliminare;
il riutilizzo degli animali dopo l’esperimento;
i requisiti e le responsabilità del personale;
il verbale dell’esecuzione dell’esperimento.
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