Un esperimento che compromette il benessere degli animali è autorizzato se:
con l’esperimento non si supera la misura indispensabile;
dalla ponderazione degli interessi di cui all’articolo 19 capoverso 4 LPAn risulta che l’esperimento è ammissibile;
non è perseguito un obiettivo inammissibile;
sono stabiliti criteri di sorveglianza e d’interruzione appropriati nonché misure adeguate che riducono l’aggravio;
i requisiti riguardanti l’allevamento, la produzione, la detenzione e il trattamento degli animali, i locali e i parchi, la provenienza e la marchiatura sono soddisfatti;
i requisiti posti agli istituti e ai laboratori per praticare la sperimentazione sono soddisfatti;
i requisiti inerenti al personale sono soddisfatti;
sono disciplinate le responsabilità per la detenzione degli animali prima, durante e dopo l’esperimento.
Per gli esperimenti che non compromettono il benessere degli animali, le condizioni di autorizzazione sono costituite dalle lettere e–h.
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