Le autorizzazioni per la produzione di animali geneticamente modificati mediante metodi riconosciuti sono rilasciate se:
si adottano soltanto metodi di modificazione genetica riconosciuti;
1 non si perseguono obiettivi inammissibili e si rispetta la dignità dell’animale;
sono rispettate le disposizioni sull’esecuzione degli esperimenti;
sono rispettati i requisiti posti agli istituti e ai laboratori di sperimentazione animale;
2 l’incaricato della protezione degli animali, il direttore del centro di detenzione di animali da laboratorio, il responsabile d’esperimento e le persone che eseguono l’esperimento soddisfano i requisiti previsti; e
si redige un verbale secondo l’articolo 144.
La validità dell’autorizzazione è limitata a quella del centro di detenzione di animali da laboratorio.
Gli articoli 136, 137, 139 e 140 non trovano applicazione. La procedura di autorizzazione è retta dall’articolo 122.
L’USAV stabilisce, dopo aver consultato le cerchie interessate, quali metodi di modificazione genetica sono riconosciuti.
Footnotes
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 23 ott. 2013, in vigore dal 1° gen. 2014 (RU 2013 3709). ↩
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 10 gen. 2018, in vigore dal 1° mar. 2018 (RU 2018 573). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.