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Art. 18

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il sistema informatizzato per la gestione interna delle pratiche e degli atti, che può contenere dati personali degni di particolare protezione.1
  2. Possono esservi registrate tutte le comunicazioni indirizzate a fedpol o provenienti da quest’ultimo, in particolare trascrizioni o registrazioni di telefonate, messaggi di posta elettronica, lettere, messaggi fax. I sistemi possono contenere dati personali degni di particolare protezione.2
  3. I dati possono essere catalogati per persona, per oggetto o per evento e collegati ad altri sistemi d’informazione di polizia o ad altri sistemi d’informazione di fedpol. I dati collegati a un altro sistema d’informazione sottostanno alle medesime disposizioni di trattamento dei dati e alle medesime restrizioni circa l’accesso al sistema d’informazione principale.
  4. Le informazioni sono repertoriate in maniera tale da consentire una distinzione, ove necessario, fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  5. I sistemi contengono inoltre, separatamente dagli altri dati:
    1. i dati concernenti pratiche dei servizi competenti in materia di documenti d’identità e di ricerca di persone scomparse;
    2. le informazioni necessarie per ordinare misure atte a prevenire attività terroristiche ai sensi della sezione 5 LMSI3;
    3. le decisioni di fedpol ai sensi degli articoli 67 capoverso 4 e 68 LStrI4.
  6. I dati di cui al capoverso 5 lettere b e c sono conservati per una durata massima di 15 anni.
  7. L’accesso a questi sistemi mediante procedura di richiamo informatizzata è riservato al personale di fedpol e all’UFG, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19815sull’assistenza internazionale in materia penale. Hanno accesso ai sistemi allo scopo di trattare i dati di cui al capoverso 5 lettere b e c i collaboratori di fedpol responsabili del trattamento delle rispettive decisioni.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 2 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2021 565; 2022 300; 2021 491;FF 2019 3935).

  3. RS 120

  4. RS 142.20

  5. RS 351.1

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