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Art. 19

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale

Per ogni sistema d’informazione di polizia il Consiglio federale disciplina:

  1. la responsabilità per il trattamento dei dati;
  2. il catalogo dei dati trattati;
  3. l’estensione dei diritti d’accesso mediante procedura di richiamo;
  4. la durata di conservazione dei dati e la procedura per la loro cancellazione;
  5. la collaborazione con i Cantoni;
  6. la comunicazione, nei singoli casi, dei dati dei sistemi d’informazione di polizia a terzi, quando questi ne hanno bisogno per l’adempimento dei loro compiti;
  7. le modalità per garantire la sicurezza dei dati.

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