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Art. 7

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Il diritto d’accesso è retto dagli articoli 25 e 26 della legge federale del 25 settembre 20201sulla protezione dei dati (LPD).2
  2. Fedpol fornisce le informazioni richieste dopo aver consultato l’autorità che ha iscritto o fatto iscrivere i dati nel sistema d’informazione; sono fatti salvi gli articoli 8 e 8a .3
  3. La Segreteria di Stato della migrazione (SEM)4fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 16 relativi ai divieti d’entrata di sua competenza in virtù dell’articolo 67 capoversi 1 e 2 della legge federale del 16 dicembre 20055sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI)6.7
  4. Il Ministero pubblico della Confederazione fornisce le informazioni concernenti i dati trattati nel sistema d’informazione di cui all’articolo 10. Le restrizioni sono rette dall’articolo 108 del Codice di procedura penale del 5 ottobre 20078(CPP).9

Footnotes

  1. RS 235.1

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 cifra II n. 30 della LF del 25 set. 2020 sulla protezione dei dati, in vigore dal 1° set. 2023 (RU 2022 491;FF 2017 5939).

  3. Nuovo testo giusta la cifra II n. 8 della LF del 28 set. 2018 che attua la direttiva (UE) 2016/680 relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, in vigore dal 1° mar. 2019 (RU 2019 625;FF 2017 5939).

  4. La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RU 2004 4937), con effetto dal 1° gen. 2015. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  5. RS 142.20

  6. Il titolo è stato adattato in applicazione dell’art. 12 cpv. 2 della LF del 18 giu. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512 ), con effetto dal 1° gen. 2019. Di detta mod. è tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Nuovo testo giusta l’all. n. 3 della LF del 20 giu. 2014 (Violazioni dell’obbligo di diligenza e di comunicazione delle imprese di trasporto aereo; sistemi d’informazione), in vigore dal 1° ott. 2015 (RU 2015 3023;FF 2013 2195).

  8. RS 312.0

  9. Vedi l’all. 2 cifra I n. 2, qui appresso.

1 commentary

N1.Diritto di repliÊ dello Stato emittente nelle richieste d'informazione

LSIP art. 7 n. 1 Nel caso di richieste d'informazione che riguardino un avviso di ricerÊ ricevuto, allo Stato che ha emanato l'avviso viene data la possibilità di presentare osservazioni prima della decisione.

Als Betreiberin des Informationssystems N-SIS (Art. 16 BPI) ist die Vor-instanz zuständig für die Beurteilung von Auskunftsgesuchen (Art. 50 Abs. 1 N-SIS-Verordnung). Über ein Auskunftsgesuch, welches eine eingehende Ausschreibung betrifft, entscheidet sie, nachdem sie dem ausschreibenden Staat Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben hat (Art. 50 Abs. 2 N-SIS-Verordnung). Nach Art. 15 Abs. 1 Bst. h N-SIS-Verordnung erfolgt auch bei Fragen des Auskunftsrechts ein Austausch von Zusatzinformationen. Das Auskunftsrecht des Gesuchstellers richtet sich - wie bereits erwähnt - gemäss Art. 7 BPI nach Art. 8 und Art. 9 DSG.