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Art. 17b

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. In casi specifici, fedpol può comunicare ad autorità estere le informazioni ottenute in base al confronto nel registro dei dati sul terrorismo, al fine di adempiere i suoi compiti in qualità di Ufficio centrale nazionale Interpol.
  2. Fedpol può comunicare, spontaneamente o su richiesta, le informazioni alle seguenti autorità nazionali:
    1. al Ministero pubblico della Confederazione, per adempiere i compiti che gli sono assegnati dal CPP1;
    2. al SIC, all’UDSC, alla SEM, alle autorità di controllo ai sensi dell’articolo 21 capoverso 1 LMSI2e alle autorità cantonali di polizia e di perseguimento penale, nella misura in cui necessitano di tali informazioni per adempiere i loro compiti legali.
  3. La comunicazione di dati è registrata nel sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale (art. 12).

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. RS 120

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