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Art. 17a

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il registro dei dati sul terrorismo. Il registro contiene dati costantemente aggiornati ai quali si applicano le due condizioni seguenti:
    1. i dati concernono persone sospettate di essere coinvolte in attività criminali correlate al terrorismo;
    2. i dati sono comunicati a fedpol sulla base:
    1. dell’articolo 351 del Codice penale1, 2. del Trattato del 25 maggio 19732tra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, 3. della legge federale del 3 ottobre 19753relativa al Trattato conchiuso con gli Stati Uniti d’America sull’assistenza giudiziaria in materia penale, 4. dell’articolo 75a della legge del 20 marzo 19814sull’assistenza internazionale in materia penale.
  2. In relazione a una determinata persona, fedpol può confrontare i dati con le altre informazioni messe a sua disposizione nell’ambito della cooperazione nazionale e internazionale di polizia.
  3. Le informazioni raccolte sulla base di un riscontro positivo nel registro dei dati sul terrorismo sono trattate da fedpol negli appositi sistemi d’informazione.

Footnotes

  1. RS 311.0

  2. RS 0.351.933.6

  3. RS 351.93

  4. RS 351.1

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