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Art. 17

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce, in collaborazione con le autorità di perseguimento penale e di polizia della Confederazione e dei Cantoni, il registro nazionale di polizia (registro). Il registro permette di appurare se su una determinata persona sono trattati dati:
    1. nei sistemi d’informazione di polizia dei Cantoni;
    2. nella rete dei sistemi d’informazione di polizia (art. 9–14);
    3. nel sistema di ricerca informatizzato di polizia (art. 15);
    4. nel N-SIS (art. 16).
  2. Il registro serve a migliorare la ricerca di informazioni sulle persone e ad agevolare le procedure di assistenza giudiziaria e amministrativa.
  3. Il registro contiene le seguenti informazioni:
    1. l’identità completa della persona i cui dati sono trattati (in particolare cognome, nome, pseudonimo, cognome(i) d’affinità, cognome dei genitori, luogo e data di nascita, numero di controllo);
    2. la data dell’iscrizione;
    3. il motivo dell’iscrizione, se sono stati rilevati i dati segnaletici di una persona;
    4. l’indicazione dell’autorità alla quale richiedere ulteriori informazioni in applicazione dei principi sull’assistenza giudiziaria e amministrativa;
    5. la designazione del sistema d’informazione o del tipo di sistema da cui provengono i dati.
  4. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:1
    1. la PGF;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione e le autorità cantonali di perseguimento penale;
    3. il SIC;
    4. il Servizio federale di sicurezza;
    5. l’Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro;
    6. le autorità cantonali di polizia;
    7. il servizio incaricato della gestione del sistema di ricerca informatizzato di polizia;
    8. l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19812sull’assistenza internazionale in materia penale;
    9. il Corpo delle guardie di confine e i servizi antifrode doganale;
    10. la sicurezza militare;
    11. le autorità della giustizia militare;
    12. 3 i servizi specializzati competenti per l’esecuzione dei controlli di sicurezza rela-tivi alle persone secondo l’articolo 31 capoverso 2 della legge del 18 dicembre 2020 sulla sicurezza delle informazioni, ai fini della valutazione del rischio per la sicurezza nel quadro di un controllo di sicurezza relativo alle persone, di una verifica dell’affidabilità o di una valutazione del potenziale di violenza;
    13. 4 fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre5;
    14. 6 la SEM per l’adempimento dei compiti conferitile dagli articoli 5 capoverso 1 lettera c, 98c e 99 LStrI7nonché dagli articoli 5a , 26 capoverso 2 e 53 lettera b della legge del 26 giugno 19988sull’asilo;
    15. 9 la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS.
  5. Il Consiglio federale può limitare l’accesso al registro da parte degli utenti menzionati nel capoverso 4. La limitazione può concernere sia la quantità dei dati di cui al capoverso 3, sia i sistemi di cui al capoverso 1.
  6. In base alle indicazioni fornite dalle autorità fonti dell’informazione, fedpol può riunire i dati relativi a una medesima persona.
  7. Una persona è catalogata nel registro soltanto fintantoché figura in uno o più sistemi d’informazione di cui al capoverso 1. L’iscrizione che la concerne è cancellata automaticamente quando essa non figura più nei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1.
  8. Le autorità cantonali decidono autonomamente se collegare il proprio sistema al registro nazionale di polizia (cpv. 1 lett. a) e quali dati registrare in quest’ultimo. In caso di collegamento sono tuttavia tenute a rispettare:
    1. i criteri stabiliti dalla Confederazione per il genere di reati da inserire nel registro; e
    2. gli standard tecnici stabiliti dalla Confederazione per facilitare lo scambio di dati.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 11 della LF del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232, 2023 650;FF 2017 2563).

  2. RS 351.1

  3. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 11 della L del 18 dic. 2020 sulla sicurezza delle informazioni, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2022 232; 2023 650;FF 2017 2563).

  4. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  5. RS 941.42

  6. Originaria lett. m. Introdotta dalla cifra I n. 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

  7. RS 142.20

  8. RS 142.31

  9. Introdotta dall’all. n. 4 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

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