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Art. 16c

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Il rilevatore di identità multiple (MID) previsto dai regolamenti (UE) 2019/8171e (EU) 2019/8182serve a svolgere le verifiche di identità e a contrastare la frode di identità.
  2. Se sono registrati o aggiornati dati nel SIS, nell’EES, nell’ETIAS, nel C-VIS o nell’Eurodac, viene automaticamente avviata una procedura di rilevazione delle identità multiple nel CIR e nel SIS.
  3. Tale procedura di rilevazione consiste nel confrontare i seguenti dati con i dati già registrati nel CIR e nel SIS:
    1. per l’sBMS, i template biometrici;
    2. per l’ESP, i dati di identità e i dati relativi ai documenti di viaggio.
  4. Se tra i dati è presente un collegamento secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818, nel MID viene creato e registrato un fascicolo di conferma dell’identità secondo l’articolo 34 di tali regolamenti.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

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