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Art. 16b

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Il portale di ricerca europeo (ESP) previsto dai regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182permette la consultazione trasversale del SIS, dell’EES, dell’ETIAS, del C‑VIS, dell’archivio comune di dati di identità (CIR) e dell’Eurodac di cui agli articoli 103b , 109a , 109k e 110a della legge federale del 16 dicembre 20053sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI), delle banche dati di Interpol sui documenti di viaggio rubati e smarriti (ASF-SLTD) e sui documenti di viaggio associati a segnalazioni (TDAWN) nonché dei dati Europol.
  2. Le autorità che hanno accesso ad almeno uno dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 possono accedere, mediante procedura di richiamo, all’ESP.
  3. La consultazione è effettuata sulla base dei dati di identità, dei dati relativi ai documenti di viaggio o dei dati biometrici.
  4. Le autorità possono visualizzare soltanto i dati provenienti dai sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 cui sono autorizzate ad accedere nonché il tipo di collegamento tra i dati secondo gli articoli 30–33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

  3. RS 142.20

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