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Art. 16d

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Le autorità di cui all’articolo 110c capoverso 1 LStrI1possono accedere ai dati registrati nel MID ai fini della verifica manuale delle identità diverse.
  2. La verifica manuale delle identità diverse compete all’autorità che ha registrato o aggiornato i dati nei sistemi d’informazione Schengen/Dublino di cui all’articolo 2 lettera b. In caso di collegamenti con segnalazioni nel SIS riguardanti il settore di polizia, è competente l’Ufficio SIRENE.
  3. La verifica manuale delle identità diverse è eseguita conformemente all’articolo 29 dei regolamenti (UE) 2019/8172e (UE) 2019/8183.
  4. Se nell’ambito di una verifica manuale si accerta l’esistenza di un’identità multipla illecita o che una persona è registrata in più sistemi d’informazione Schengen/ Dublino, la procedura è retta rispettivamente dagli articoli 32 e 33 dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818.

Footnotes

  1. RS 142.20

  2. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

  3. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 16a cpv. 1.

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