Torna alla legge

Art. 16a

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Il servizio comune di confronto biometrico (sBMS) previsto dai regolamenti (UE) 2019/8171e (UE) 2019/8182contiene elementi relativi alle caratteristiche biometriche (template biometrici) ottenuti dai dati biometrici registrati nei seguenti sistemi d’informazione Schengen/Dublino:3
    1. il Sistema d’informazione Schengen (SIS);
    2. il sistema di ingressi e uscite (EES);
    3. il sistema centrale d’informazione visti (C-VIS);
    4. l’Eurodac.
  2. Contiene inoltre un riferimento al sistema d’informazione da cui provengono i dati nonché un riferimento alla registrazione in tale sistema.
  3. Permette la consultazione trasversale dei sistemi d’informazione di cui al capoverso 1 sulla base di dati biometrici.
  4. Se dal confronto dei dati biometrici dei sistemi di cui al capoverso 1 risulta un riscontro positivo, il servizio di fedpol responsabile per il trattamento di dati biometrici può verificarlo manualmente per confermarne l’esattezza.4

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2019/817 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore delle frontiere e dei visti e che modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) n. 2016/399, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240, (UE) 2018/1726 e (UE) 2018/1861 del Parlamento europeo e del Consiglio e le decisioni 2004/512/CE e 2008/633/GAI del Consiglio, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 27; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1152, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 15.

  2. Regolamento (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2019, che istituisce un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE nel settore della cooperazione di polizia e giudiziaria, asilo e migrazione, e che modifica i regolamenti (UE) 2018/1726, (UE) 2018/1862 e (UE) 2019/816, GU L 135 del 22.5.2019, pag. 85; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2021/1150, GU L 249 del 14.7.2021, pag. 1.

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 4 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  4. Introdotto dalla cifra II della LF del 16 dic. 2022 (Misure di garanzia della qualità nell’identificazione biometrica delle persone), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 341;FF 2022 1449)

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.