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Art. 16

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il N-SIS, avvalendosi della collaborazione di altre autorità federali e cantonali. Il N-SIS è un sistema informatizzato di elaborazione dei dati per memorizzare segnalazioni internazionali.
  2. Il N-SIS serve a sostenere gli uffici federali e cantonali nell’adempimento dei compiti seguenti:
    1. arrestare una persona o, se ciò non è possibile, individuarne il luogo di dimora per un’inchiesta penale, eseguire una pena oppure una misura o procedere all’estradizione;
    2. 1 ordinare e controllare i divieti d’entrata nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da uno degli accordi di associazione alla normativa di Schengen di cui all’allegato 3;
    3. 2 ordinare, eseguire e controllare le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66a bisCP3o l’articolo 49a o 49a bisCPM4, la LStrI5o la LAsi6nei confronti di persone che non sono cittadini di uno Stato vincolato da un accordo di associazione alla normativa di Schengen secondo l’allegato 3;
    4. individuare il luogo di dimora di persone scomparse;
    5. trattenere e prendere in custodia una persona per garantirne l’incolumità, per applicarle una misura di protezione dei minori o degli adulti, per ricoverarla a scopo di assistenza o per prevenire minacce;
    6. individuare il domicilio o il luogo di dimora di testimoni nonché di persone accusate o imputate nell’ambito di un procedimento penale o condannate alla conclusione dello stesso;
    7. raccogliere e scambiare informazioni mediante sorveglianza discreta, controllo di indagine o controllo mirato di persone, veicoli o altri oggetti allo scopo di avviare un procedimento penale, eseguire una pena, prevenire minacce per la pubblica sicurezza o salvaguardare la sicurezza interna o esterna;
    8. ricercare veicoli, aeromobili e natanti, inclusi i motori e altre parti identificabili, nonché container, documenti ufficiali, targhe di immatricolazione o altri oggetti;
    9. verificare se i veicoli, gli aeromobili e i natanti, inclusi i motori, presentati o sottoposti alla registrazione possono essere immatricolati;
    10. 7 prevenire l’uso abusivo di sostanze che possono essere utilizzate per fabbricare sostanze esplodenti;
    11. 8 verificare se vi sono aspetti da considerare nel quadro del rilascio di autorizzazioni relative ad armi da fuoco secondo la legge del 20 giugno 19979sulle armi (LArm) e la legge federale del 13 dicembre 199610sul materiale bellico (LMB);
    12. confrontare in modo sistematico i dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI;
    13. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno dei cittadini di Stati terzi in Svizzera e prendere le decisioni del caso;
    14. identificare i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera;
    15. identificare i richiedenti l’asilo;
    16. controllare le frontiere secondo il regolamento (UE) 2016/399 (codice frontiere Schengen)11;
    17. verificare le domande di visto e prendere le decisioni del caso secondo il regolamento (CE) n. 810/2009 (codice dei visti)12;
    18. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit13;
    19. procedere a controlli doganali sul territorio svizzero;
    20. 14 esaminare le domande di autorizzazioni ai viaggi ETIAS ed elaborare l’elenco di controllo ETIAS secondo l’articolo 108a capoverso 2 LStrI.
  3. Il sistema contiene i dati di cui all’articolo 15 capoverso 2. A fini identificativi può contenere anche profili del DNA di persone scomparse.
  4. I seguenti uffici possono comunicare segnalazioni da inserire nel N-SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
    1. fedpol;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione;
    3. l’Ufficio federale di giustizia;
    4. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
    5. il SIC;
    6. la SEM nonché le competenti autorità cantonali e comunali e le autorità di controllo alla frontiera per i compiti di cui al capoverso 2 lettera c;
    7. le autorità competenti in materia di rilascio dei visti in Svizzera e all’estero per i compiti di cui al capoverso 2 lettera l;
    8. le autorità preposte all’esecuzione delle pene;
    9. le autorità della giustizia militare;
    10. le altre autorità cantonali designate dal Consiglio federale tramite ordinanza che svolgono compiti di cui al capoverso 2 lettere d ed e.
  5. I seguenti uffici possono accedere, per mezzo di una procedura di richiamo, ai dati che figurano nel N‑SIS per svolgere i compiti di cui al capoverso 2:
    1. le autorità menzionate nel capoverso 4 lettere a–d;
    2. il SIC, esclusivamente allo scopo di prevenire o accertare reati di terrorismo o altri reati gravi;
    3. le autorità doganali e di confine, per:
    1. il controllo di frontiera conformemente al codice frontiere Schengen, 2. il controllo doganale sul territorio svizzero; d. la SEM, dopo il confronto sistematico dei dati del sistema d’informazione sui passeggeri con il N‑SIS, conformemente all’articolo 104a capoverso 4 LStrI; e. la SEM, le rappresentanze svizzere in Svizzera e all’estero e le missioni, le autorità cantonali di migrazione competenti in materia di visti e le autorità comunali cui i Cantoni hanno delegato queste competenze, la Segreteria di Stato e la Direzione politica del DFAE, per esaminare le domande e prendere le relative decisioni conformemente al codice dei visti; f. la SEM e le autorità cantonali e comunali di migrazione, per: 1. verificare le condizioni di entrata e di soggiorno in Svizzera dei cittadini di Stati terzi e prendere le decisioni del caso, 2. svolgere la procedura per l’acquisizione o la perdita della cittadinanza nel quadro della LCit; g. la SEM e le autorità cantonali di migrazione e di polizia, per identificare i richiedenti l’asilo e i cittadini di Stati terzi che sono entrati o soggiornano illegalmente in Svizzera; gbis.15 la SEM, nell’ambito dell’adempimento dei suoi compiti in veste di unità nazionale ETIAS; h. le autorità che pronunciano ed eseguono le misure di allontanamento e di respingimento secondo l’articolo 121 capoverso 2 Cost., l’articolo 66a o 66a bisCP o l’articolo 49a o 49a bisCPM, la LStrI o la LAsi; i. fedpol, la SECO e gli uffici cantonali competenti per il rilascio di autorizzazioni relative alle armi da fuoco secondo la LArm e la LMB; j. l’Ufficio federale dell’aviazione civile; k. gli uffici della circolazione stradale e della navigazione.
  6. Nella misura in cui il SIC tratti dati del N-SIS, si applica la legge del 28 settembre 201816sulla protezione dei dati in ambito Schengen.
  7. I dati del N-SIS possono essere richiamati tramite un’interfaccia in comune utilizzando altri sistemi d’informazione, nella misura in cui gli utenti dispongano delle pertinenti autorizzazioni.
  8. Per quanto necessario, i dati contenuti nel sistema di ricerca informatizzato di polizia, nel sistema automatizzato d’identificazione delle impronte digitali di cui all’articolo 354 CP e nel sistema d’informazione centrale sulla migrazione di cui all’articolo 1 della legge federale del 20 giugno 200317sul sistema d’informazione per il settore degli stranieri e dell’asilo possono essere trasferiti nel N-SIS per via informatizzata.
  9. Basandosi sugli Accordi di associazione alla normativa di Schengen, il Consiglio federale disciplina:
    1. il diritto d’accesso per il trattamento delle varie categorie di dati;
    2. la durata di conservazione dei dati, la sicurezza dei dati e la collaborazione con altre autorità federali e i Cantoni;
    3. le autorità di cui al capoverso 4 autorizzate a inserire direttamente nel N-SIS determinate categorie di dati;
    4. le autorità e i terzi cui possono, in casi specifici, essere comunicati dati;
    5. i diritti degli interessati, in particolare quello di ottenere informazioni nonché di poter consultare, far rettificare o distruggere i dati che li riguardano;
    6. l’obbligo di comunicare a posteriori agli interessati che le segnalazioni nel
      N-SIS secondo il capoverso 4 sono state distrutte, se:
    1. tali persone non hanno potuto rendersi conto dell’inserimento delle segnalazioni nel N-SIS, 2. non vi si oppongono interessi preponderanti inerenti al procedimento penale o di terzi, e 3. la comunicazione a posteriori non richiede mezzi sproporzionati; g. la responsabilità degli organi federali e cantonali in materia di protezione dei dati.
  10. Per quanto attiene ai diritti di cui al capoverso 9 lettere e ed f, sono fatti salvi l’articolo 8 della presente legge e gli articoli 63–66 LAIn18.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra III del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  2. Nuovo testo giusta l’all. 2 cifra III del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

  3. RS 311.0

  4. RS 321.0

  5. RS 142.20

  6. RS 142.31

  7. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  8. Originaria lett. j.

  9. RS 514.54

  10. RS 514.51

  11. Regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2018/1240, GU L 236 del 19.9.2018, pag. 1.

  12. Regolamento (CE) n. 810/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, che istituisce un codice comunitario dei visti (codice dei visti), GU L 243 del 15.9.2009, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) 2019/1155, GU L 77 del 12.7.2019, pag. 25.

  13. RS 141.0

  14. Introdotta dall’all. n. 4 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  15. Introdotta dall’all. n. 4 del DF del 16 dic. 2022 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2021/1150 e (UE) 2021/1152 che definiscono le condizioni di accesso agli altri sistemi di informazione UE ai fini del sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS), in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 349;FF 2022 1449).

  16. [RU 2019 639.RU 2022 491all. 1 cifra I n. 2]. Questa legge è stata abrogata dalla LF del 25 sett. 2020 sulla protezione dei dati (RS 235.1 ) con effetto dal 1° sett. 2023.

  17. RS 142.51

  18. RS 121

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