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Art. 11

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi ai reati federali. Il sistema contiene dati raccolti dalla PGF nell’ambito dei suoi compiti d’informazione e di coordinamento al di fuori di un procedimento penale, previsti dalla legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e dagli accordi internazionali di cooperazione di polizia.
  2. Il sistema contiene dati relativi a persone e organizzazioni sospettate di partecipare ad attività criminali che rientrano nella competenza della PGF quale ufficio centrale o quale autorità di perseguimento penale. Il sistema contiene inoltre:
    1. dati relativi alle caratteristiche e alle tecniche di tali attività criminali;
    2. dati utili all’adempimento dei compiti della PGF provenienti da fonti pubbliche;
    3. rapporti sulla situazione nazionale e internazionale in materia di criminalità;
    4. risultati di analisi sulla criminalità.
  3. Il sistema è programmato in maniera tale da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  4. I dati del sistema possono essere repertoriati secondo le diverse categorie criminologiche. L’accesso a determinate categorie di dati può essere limitato a determinate cerchie di utenti. I dati del sistema possono inoltre non figurare nel registro nazionale di polizia (art. 17), se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale.
  5. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. 2 la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19813sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti legali, collaborano con la PGF;
    4. 4 fedpol e il SIC, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    5. 5 fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre6.
    f7. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.
  6. I dati personali possono essere raccolti all’insaputa dell’interessato se ciò è necessario per non compromettere importanti interessi inerenti al procedimento penale. Se la PGF raccoglie i dati all’insaputa dell’interessato, quest’ultimo ne è informato quando la necessità di mantenere il segreto non sussiste più, purché ciò non comporti un onere di lavoro eccessivo. È tuttavia possibile differire l’informazione o rinunciarvi se:
    1. è indispensabile per proteggere interessi pubblici preponderanti, segnatamente in materia di sicurezza interna o esterna oppure di lotta contro i reati che sottostanno alla giurisdizione federale;
    2. la comunicazione rischia di mettere seriamente in pericolo terzi; o
    3. l’interessato non è reperibile.

Footnotes

  1. RS 360

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  3. RS 351.1

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  5. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  6. RS 941.42

  7. Originaria lett. e. Introdotta dalla cifra I n. 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

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