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Art. 10

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il sistema di sostegno alle indagini di polizia giudiziaria della Confederazione.
  2. Il sistema contiene i dati raccolti dalla PGF nel corso delle indagini di polizia giudiziaria da essa svolte nell’ambito di procedimenti penali pendenti.
  3. I dati raccolti sono trattati conformemente agli articoli 95–99 CPP1.2
  4. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:3
    1. 4 la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. il Ministero pubblico della Confederazione;
    3. le autorità di polizia e di perseguimento penale dei Cantoni;
    4. 5 fedpol e il Servizio delle attività informative della Confederazione (SIC)6, per elaborare analisi e per pronunciare o revocare misure di allontanamento nei confronti di stranieri che minacciano la sicurezza interna o esterna della Svizzera;
    5. 7 fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la legge federale del 25 settembre 20208sui precursori di sostanze esplodenti (LPre);
    6. 9 l’Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (UDSC), nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza.
  5. L’accesso ai dati concernenti un determinato procedimento penale può essere limitato per decisione del Ministero pubblico della Confederazione.

Footnotes

  1. RS 312.0

  2. Vedi l’all. 2 cifra I n. 2, qui appresso.

  3. Nuovo testo giusta la cifra I n. 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

  4. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  5. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  6. Nuova espr. giusta la cifra I n. 5 dell’O del 4 dic. 2009 sull’adeguamento di disposizioni legali in seguito all’istituzione del Servizio delle attività informative della Confederazione, in vigore dal 1° gen. 2010 (RU 2009 6921). Di detta mod. é tenuto conto in tutto il presente testo.

  7. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  8. RS 941.42

  9. Originaria lett. e. Introdotta dalla cifra I n. 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

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