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Art. 12

361LSIPFederal Act5 dic 2008Fonte originale
  1. Fedpol gestisce il sistema di trattamento dei dati relativi alla cooperazione di polizia internazionale e intercantonale. Il sistema serve per: a. lo scambio di informazioni: 1. di polizia giudiziaria, 2. concernenti reati che non sottostanno alla giurisdizione federale, 3. utili alla ricerca di persone scomparse, 4. utili all’identificazione di persone sconosciute; b. la cooperazione degli organi di polizia della Confederazione con autorità cantonali ed estere.
  2. Il sistema contiene:
    1. dati trasmessi ad altre autorità di polizia e di perseguimento penale nell’ambito di Interpol, di Schengen e di Europol nonché nell’ambito di altri canali della cooperazione di polizia;
    2. dati trattati nell’ambito del coordinamento di indagini nazionali e internazionali ai sensi dell’articolo 2 lettera b della legge federale del 7 ottobre 19941sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione.
  3. Il sistema contiene dati su persone segnalate a fedpol:
    1. come autori presunti di reati, come danneggiati o come persone informate sui fatti nell’ambito di un’indagine di polizia giudiziaria condotta da autorità di perseguimento penale o da organi di polizia svizzeri o esteri oppure nell’ambito di comunicazioni di autorità abilitate o tenute per legge a trasmettere dati a fedpol;
    2. nell’ambito di attività di polizia intese a prevenire reati;
    3. nell’ambito della ricerca di persone scomparse e dell’identificazione di persone sconosciute.
  4. Il sistema contiene anche dati relativi agli oggetti smarriti o rubati.
  5. Il sistema è programmato in maniera da consentire una distinzione fra le informazioni scambiate nell’ambito di Interpol, di Schengen, di Europol o mediante altri canali della cooperazione di polizia previsti da un accordo internazionale.
  6. Hanno accesso a questi dati mediante procedura di richiamo:
    1. 2 la Polizia giudiziaria federale, le divisioni Interventi e ricerche, nonché Cooperazione operativa di polizia in seno alla divisione principale Cooperazione internazionale di polizia e la sezione Sistemi di polizia in seno alla divisione principale Servizi;
    2. l’Ufficio centrale nazionale Interpol Berna, l’Ufficio SIRENE, il centro nazionale di contatto con Europol e l’Ufficio federale di giustizia, per l’adempimento dei compiti conferitigli dalla legge federale del 20 marzo 19813sull’assistenza internazionale in materia penale;
    3. i servizi di polizia dei Cantoni e i servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale che, nell’ambito dei loro compiti, collaborano con la PGF;
    4. 4 fedpol, per trattare domande di autorizzazione, per verificare autorizzazioni e per trattare segnalazioni di eventi sospetti secondo la LPre5;
    e6. l’UDSC, nell’ambito dei suoi compiti di natura doganale e non doganale, per l’adempimento di compiti di sicurezza nell’area di confine volti a proteggere la popolazione e a salvaguardare la sicurezza interna.

Footnotes

  1. RS 360

  2. Nuovo testo giusta la cifra I n. 4 dell’O del 12 dic. 2008 sull’adeguamento delle disposizioni legali in seguito al trasferimento delle unità di informazioni del Servizio di analisi e prevenzione nel DDPS, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6261).

  3. RS 351.1

  4. Introdotta dall’all. n. 3 della LF del 25 set. 2020 sui precursori di sostanze esplodenti, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 352;FF 2020 151).

  5. RS 941.42

  6. Originaria lett. d. Introdotta dalla cifra I n. 9 della LF del 25 set. 2020 sulle misure di polizia per la lotta al terrorismo, in vigore dal 1° giu. 2022 (RU 2021 565; 2022 300;FF 2019 3935).

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