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Art. 8

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Terminata la causa, i documenti sono restituiti, contro ricevuta, a chi li ha prodotti.
  2. L’inserto giudiziario, contenente gli allegati delle parti, le procure dei loro rappresentanti, le ordinanze e le comunicazioni del giudice, i verbali e la sentenza, è depositato in archivio.

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