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Art. 7

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il verbale è steso seduta stante. Esso deve contenere le conclusioni delle parti, le disposizioni del giudice, come pure l’essenziale delle allegazioni di fatto che non si trovano nelle memorie delle parti, le risultanze dell’ispezione oculare e dell’interrogatorio delle parti, nonché le deposizioni dei testimoni e dei periti.
  2. Il segretario legge o dà da leggere le deposizioni alle parti, ai testimoni e ai periti che le hanno fatte, i quali le devono sottoscrivere. Alla fine dell’udienza egli legge alle parti, su loro domanda, il rimanente del verbale, per le eventuali modificazioni; di questa lettura è fatta menzione a verbale.
  3. I verbali stenografici saranno accompagnati da trascrizioni certificate conformi dal cancelliere.

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