Torna alla legge

Art. 71

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. La sentenza acquista forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere stata pronunciata.
  2. La forza di cosa giudicata si estende anche alla decisione sulla esistenza o l’inesistenza del credito che è opposto in via d’eccezione alla domanda, fino all’importo col quale la compensazione deve aver luogo.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.