Torna alla legge

Art. 70

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. La sentenza è pronunciata seduta stante. Consenzienti le parti, può essere comunicata loro per iscritto.
  2. Un esemplare della sentenza coi motivi completi è notificato a ciascuna parte.
  3. Se una parte è assente, le è comunicato immediatamente il dispositivo della sentenza. Non si notifica un esemplare della sentenza coi motivi completi, quando è necessaria la pubblicazione in virtù dell’articolo 11. In questo caso la sentenza viene invece inclusa nell’inserto giudiziario, merizionando la data di questa operazione.

0 commentaries

No commentaries are available for this article yet.

Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude

Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.