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Art. 45

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Ciascun testimonio è esaminato in modo che gli altri testi da sentire non siano presenti. Se le sue dichiarazioni sono in contraddizione con quelle d’altri testimoni, egli può essere messo a confronto con essi.
  2. Al testimonio dev’essere richiamato, quando occorre, il suo diritto di non deporre; egli sarà esortato a dire la verità e ammonito sulle sanzioni che l’articolo 307 del Codice penale1prevede per la falsa testimonianza.

Footnotes

  1. RS 311.0

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