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Art. 44

273PCFederal Act1 lug 1948Fonte originale
  1. Il testimonio che si prevale del diritto di non deporre non è liberato dall’obbligo di ottemperare alla citazione, eccetto che questa sia stata formalmente revocata.
  2. Il testimonio non comparso senza sufficiente giustificazione è condannato al pagamento delle spese causate dalla sua assenza. Egli può essere condotto con la forza all’udienza.
  3. Il testimonio che, citato una seconda volta, non compare senza giustificazione sufficiente o, nonostante la comminatoria di sanzioni penali, rifiuta senza legittimo motivo di deporre è punito con la multa sino a 1000 franchi.1
  4. Sul diritto di non deporre e sull’inflizione della pena per disobbedienza decide il giudice delegato; in sede di dibattimento principale, il tribunale.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta il n. I 4 della LF del 17 dic. 2021 che adegua il diritto penale accessorio alla nuova disciplina delle sanzioni, in vigore dal 1° lug. 2023 (RU 2023 254;FF 2018 2345).

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