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Art. 64

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 28 LTF)

  1. Il servizio competente per l’emanazione di un documento ufficiale amministrativo può garantire l’accesso al medesimo conformemente alla legge del 17 dicembre 20041sulla trasparenza.
  2. Di regola viene risposto oralmente a domande orali e per iscritto a domande scritte.
  3. Se l’accesso a un documento dev’essere limitato, differito o negato, la domanda è trasmessa senza indugio al segretariato generale.
  4. Non ha luogo alcuna procedura di conciliazione.
  5. Il segretariato generale prende posizione sulle domande scritte tramite una decisione impugnabile ai sensi dell’articolo 5 della legge federale del 20 dicembre 19682sulla procedura amministrativa.
  6. Autorità di ricorso è la Commissione di ricorso del Tribunale federale. La sua decisione è definitiva.
  7. Il consulente ai sensi dell’articolo 20 dell’ordinanza del 24 maggio 20063sulla trasparenza è l’incaricato della protezione dei dati del Tribunale federale. È pure di sua competenza la redazione del rapporto.4
  8. La riscossione degli emolumenti è retta dal regolamento del 31 marzo 20065sulle tasse amministrative del Tribunale federale. Nella misura in cui quest’ultima non preveda alcuna disposizione, gli emolumenti vengono fissati secondo la tariffa degli emolumenti nell’allegato 1 dell’ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.
  9. Per il resto si applica per analogia l’ordinanza 24 maggio 2006 sulla trasparenza.

Footnotes

  1. RS 152.3

  2. RS 172.021

  3. RS 152.31

  4. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770).

  5. RS 173.110.210.2

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