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Art. 39

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 24 cpv. 1 seconda frase LTF)

I cancellieri possono esprimere il loro voto consultivo:

  1. nelle deliberazioni orali, dopo che i giudici si sono espressi una prima volta;
  2. nella procedura per circolazione degli atti, con osservazioni formulate durante la stesura del rapporto o, se non vi hanno partecipato, dopo che questo ha circolato presso i giudici.

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