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Art. 38

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 24 LTF)

  1. Ogni giudice ordinario ha diritto a che un cancelliere gli sia attribuito personalmente.
  2. I cancellieri prestano, davanti alla corte, il giuramento di adempiere fedelmente il loro dovere. Il giuramento può essere sostituito da una promessa solenne.
  3. Essi svolgono i seguenti compiti:
    1. Partecipano all’istruzione delle cause.
    2. Elaborano rapporti sotto la responsabilità di un giudice.
    3. Allestiscono il verbale delle udienze e delle sedute.
    4. Redigono le sentenze, le decisioni e le ordinanze del Tribunale.
    5. Notificano per iscritto il dispositivo, se la sentenza è stata deliberata oralmente (art. 60 cpv. 2 LTF) o se la sentenza non può essere notificata immediatamente dopo essere stata pronunciata.
    6. Sorvegliano la cancelleria nell’approntamento delle sentenze, decisioni, ordinanze e dei verbali che hanno redatto e che firmano nei casi previsti.
    7. Adattano e anonimizzano le sentenze destinate alla pubblicazione o da consegnare a terzi.
    8. Si sostituiscono e si aiutano vicendevolmente.
    9. Adempiono altri compiti per le corti o per il Tribunale federale.
  4. Il giudice dell’istruzione può autorizzare un cancelliere a firmare in nome del giudice una decisione d’istruzione.

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