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Art. 34

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 22 LTF)

  1. La seconda Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi: a. Codice civile: 1. diritto delle persone, 2. diritto di famiglia, 3. diritto delle successioni, 4. diritti reali; b. diritto fondiario rurale; c.1 esecuzione e fallimenti (senza rigetto provvisorio e definitivo); d. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b LTF nei campi secondo le lettere a e c di questo capoverso.
  2. La seconda Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).2

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770).

  2. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023 (RU 2023 770). Correzione del 13 feb. 2024 (RU 2024 66).

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