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Art. 33

173.110.131RTFLegislation The Federal Courts1 gen 2007Fonte originale

(art. 22 LTF)

  1. La prima Corte di diritto civile tratta i ricorsi in materia civile e i ricorsi sussidiari in materia costituzionale che concernono i seguenti campi:
    1. diritto delle obbligazioni;
    2. contratto di assicurazione;
    3. responsabilità extracontrattuale (anche secondo leggi speciali);
    4. responsabilità dello Stato per attività medica;
    5. diritto privato della concorrenza;
    6. diritti immateriali;
    7. 1 arbitrato nazionale e internazionale;
    8. tenuta dei registri e decisioni sul riconoscimento e l’esecuzione di decisioni nonché sull’assistenza giudiziaria in materia civile ai sensi dell’art. 72 capoverso 2 lettera b n. 1 e 2 LTF nei campi secondo le lettere a–g;
    9. 2 rigetto provvisorio e definitivo.
  2. La prima Corte di diritto civile tratta su azione le controversie di diritto civile tra la Confederazione e i Cantoni o tra Cantoni (art. 120 cpv. 1 lett. b LTF), nonché, nel suo campo di competenza per materia, i ricorsi in materia di diritto pubblico contro atti normativi cantonali (art. 82 lett. b LTF).3

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770).

  2. Introdotta dalla cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770).

  3. Nuovo testo giusta la cifra I del R del TF del 9 ott. 2023, in vigore dal 1° gen. 2024 (RU 2023 770).

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