172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Il Consiglio federale, rispettivamente la Conferenza dei segretari generali, i dipartimenti o la Cancelleria federale provvedono con istruzioni e documenti ausiliari al buon funzionamento dell’Amministrazione.
Le istruzioni e i documenti ausiliari disciplinano segnatamente:
la preparazione degli affari del Consiglio federale;
la struttura di messaggi e rapporti del Consiglio federale alle Camere federali;
l’elaborazione e l’impostazione di atti legislativi della Confederazione;
i principi dell’attribuzione delle competenze al livello adeguato;
la procedura legislativa preliminare, nella misura in cui non sia disciplinata nell’ordinanza del 17 giugno 19912sulla procedura di consultazione;
l’impiego delle risorse, segnatamente nei settori del personale, delle finanze, dell’informatica e della logistica;
la composizione e la nomina, i mandati, la procedura degli organi di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento, nonché i loro rapporti con il resto dell’Amministrazione;
la cura dei rapporti internazionali dell’Amministrazione federale;
l’attività commerciale accessoria delle unità amministrative;
l’obbligo di gestione degli atti;
le abilitazioni del presidente della Confederazione in applicazione dell’articolo 26 capoverso 4 LOGA;
il coordinamento dell’informazione e della comunicazione.
Footnotes
Abrogata dalla cifra I dell’O del 21 ago. 2002, con effetto dal 1° ott. 2002 (RU 2002 2827). ↩
[RU 1991 1632, 1996 1651art. 22.RU 2005 4103art. 22]. Vedi ora l’O del 17 ago. 2005 sulla consultazione (RS 172.061.1 ). ↩
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