172.010.1OLOGAFederal Council Ordinance1 gen 1999Fonte originale
Nel loro ambito, i dipartimenti e la Cancelleria federale decidono in merito alle autorizzazioni secondo l’articolo 271 numero 1 del Codice penale1a compiere atti per conto di uno Stato estero.
1bis. L’Ufficio federale di giustizia è competente per accordare le autorizzazioni ai sensi dell’articolo 22 del Decreto federale del 21 dicembre 19952concernente la cooperazione con i tribunali internazionali incaricati del perseguimento penale delle violazioni gravi del diritto internazionale umanitario.3
Casi di importanza fondamentale, politica o di altro genere vanno sottoposti al Consiglio federale.
Le decisioni sono comunicate al Ministero pubblico della Confederazione e ai dipartimenti cointeressati.4