(art. 37 e 43 cpv. 4 LOGA)
- I dipartimenti e la Cancelleria federale emanano propri regolamenti interni. Vi possono disciplinare in particolare:
- i principi di direzione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale;
- i principi d’organizzazione del dipartimento, rispettivamente della Cancelleria federale, nella misura in cui non siano disciplinati da altre prescrizioni;
- la procura a firmare;
- 1 il ricorso a consulenti esterni da parte di gruppi e uffici.
- Per i compiti interdipartimentali, i dipartimenti competenti, rispettivamente la Cancelleria federale possono emanare un regolamento interno comune.
- I regolamenti interni sono accessibili al pubblico; non sono però pubblicati nella Raccolta ufficiale delle leggi federali.