(art. 31 cpv. 3, 43 e 47 LOGA)
Il Consiglio federale emana un’ordinanza sull’organizzazione di ogni dipartimento e della Cancelleria federale. Vi disciplina in particolare:
Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 30 giu. 2010, in vigore dal 1° ago. 2010 (RU 2010 3175). ↩
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