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Art. 9c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Devono essere sottoposti ad accertamenti dell’autorità cantonale competente senza indugio, ma al più tardi entro tre giorni dal rintraccio, gli stranieri che:
    1. hanno attraversato in modo non autorizzato la frontiera esterna Schengen; e
    2. soggiornano illegalmente sul territorio svizzero e vi vengono rintracciati.
  2. La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/13561. Consta degli elementi seguenti:
    1. un controllo preliminare dello stato di salute;
    2. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
    3. identificazione e verifica dell’identità;
    4. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
    5. un controllo di sicurezza;
    6. compilazione del modulo consuntivo;
    7. indirizzamento alla procedura adeguata.
  3. Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
  4. Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per gli accertamenti designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento.
  5. È possibile rinunciare agli accertamenti se gli stranieri sono già stati sottoposti ad accertamento secondo il regolamento (UE) 2024/1356 o soddisfano le condizioni di cui al capoverso 1 e dopo il loro rintraccio sono riammessi senza indugio da un altro Stato Schengen in virtù di accordi bilaterali secondo l’articolo 64c capoverso 1 lettera a.
  6. Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento vengono indirizzati a un centro della Confederazione. In presenza di indizi concreti secondo cui intendano sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità, vengono accompagnati nel centro in questione. La successiva procedura di accertamento è retta dall’articolo 26 capoverso 1bisLAsi2.
  7. Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato viene indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi a disposizioni o misure delle autorità l’interessato è accompagnato nel centro in questione.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9b cpv. 2.

  2. RS 142.31

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