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Art. 9b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Gli stranieri rintracciati all’atto di attraversare illegalmente la frontiera esterna Schengen senza passare da un posto di confine autorizzato sono sottoposti senza indugio, ma al massimo entro sette giorni dal rintraccio, a un accertamento da parte delle autorità cantonali competenti. Se il controllo alla frontiera è stato demandato alla Confederazione, l’accertamento incombe al Corpo delle guardie di confine.
  2. La procedura di accertamento è retta dal regolamento (UE) 2024/13561. Consta degli elementi seguenti:
    1. un controllo preliminare dello stato di salute;
    2. un controllo preliminare delle vulnerabilità;
    3. identificazione e verifica dell’identità;
    4. registrazione dei dati biometrici nell’Eurodac, nella misura in cui non sia ancora avvenuta;
    5. un controllo di sicurezza;
    6. compilazione del modulo consuntivo;
    7. g. indirizzamento alla procedura adeguata.
  3. Gli stranieri devono tenersi a disposizione delle autorità competenti per la durata degli accertamenti, indicare nome, data di nascita, genere e nazionalità nonché, se del caso, presentare documenti e informazioni atti a comprovare questi dati. Devono inoltre far rilevare i propri dati biometrici.
  4. Nel caso di stranieri minorenni non accompagnati, le autorità cantonali competenti per l’accertamento designano senza indugio una persona di fiducia che difenda i loro interessi durante la procedura di accertamento. Se il controllo alla frontiera è stato demandato al Corpo delle guardie di confine, quest’ultimo informa quanto prima le autorità cantonali competenti.
  5. Sono esentati dagli accertamenti alla frontiera esterna Schengen gli stranieri dei quali la Svizzera non è tenuta a rilevare i dati biometrici conformemente all’articolo 22 paragrafo 1 del regolamento (UE) 2024/13582per motivi diversi dall’età.
  6. Per le persone di cui al capoverso 1 alle quali a causa dello stato delle loro dita si applica la procedura secondo l’articolo 23 paragrafo 4 del regolamento (UE) 2024/1358, l’accertamento avviene successivamente a tale procedura; se queste persone sono trattenute per più di 72 ore alla frontiera esterna Schengen, il termine di cui al capoverso 1 per l’accertamento è ridotto a quattro giorni.
  7. Gli stranieri che chiedono asilo prima dell’inizio dell’accertamento sono sottoposti alla procedura in aeroporto ai sensi dell’articolo 21a capoverso 1 della legge del 26 giugno 19983sull’asilo (LAsi).
  8. Se lo straniero chiede asilo durante la procedura di accertamento, quest’ultima viene portata a termine, dopodiché l’interessato è indirizzato a un centro della Confederazione. Se sussistono indizi concreti che intende sottrarsi alle disposizioni o alle misure delle autorità, l’interessato è accompagnato nel centro in questione.

Footnotes

  1. Regolamento (UE) 2024/1356 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che introduce accertamenti nei confronti dei cittadini di paesi terzi alle frontiere esterne e modifica i regolamenti (CE) n. 767/2008, (UE) 2017/2226, (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/817, GU L, 2024/1356, 22.5.2024.

  2. Regolamento (UE) 2024/1358 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, che istituisce l’«Eurodac» per il confronto dei dati biometrici ai fini dell’applicazione efficace dei regolamenti (UE) 2024/1351 e (UE) 2024/1350 del Parlamento europeo e del Consiglio e della direttiva 2001/55/CE del Consiglio e ai fini dell’identificazione dei cittadini di paesi terzi e apolidi il cui soggiorno è irregolare, e per le richieste di confronto con i dati Eurodac presentate dalle autorità di contrasto degli Stati membri e da Europol a fini di contrasto, che modifica i regolamenti (UE) 2018/1240 e (UE) 2019/818 del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga il regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, versione della GU L, 2024/1358, 22.5.2024.

  3. RS 142.31

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