I servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolgono i compiti loro affidati in conformità all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/13561. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:
monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell’accesso alla procedura d’asilo, il rispetto del principio di non respingimento e la garanzia dell’interesse superiore del minore;
controllare l’applicazione del fermo secondo l’articolo 73 nel quadro della procedura di accertamento;
esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;
formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.
Laddove necessario per l’esecuzione dei loro compiti, i servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente hanno la facoltà di:
accedere a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;
consultare tutti i documenti e fascicoli;
svolgere interrogatori di persone;
eseguire controlli sul posto, controlli di prove a campione e controlli senza preavviso;
accedere a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.
Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9b cpv. 2. ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.
Continua la tua ricerca in ChatGPT o Claude
Collega Omnilex per cercare nel corpus legale dal tuo assistente IA.