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Art. 9d

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. I servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente svolgono i compiti loro affidati in conformità all’articolo 10 paragrafo 2 del regolamento (UE) 2024/13561. Si tratta in particolare dei compiti seguenti:
    1. monitorare il rispetto del diritto internazionale, in particolare per quanto riguarda la garanzia dell’accesso alla procedura d’asilo, il rispetto del principio di non respingimento e la garanzia dell’interesse superiore del minore;
    2. controllare l’applicazione del fermo secondo l’articolo 73 nel quadro della procedura di accertamento;
    3. esaminare le violazioni dei diritti fondamentali fatte valere nel quadro della procedura di accertamento;
    4. formulare raccomandazioni destinate alle autorità competenti.
  2. Laddove necessario per l’esecuzione dei loro compiti, i servizi responsabili per il meccanismo di monitoraggio indipendente hanno la facoltà di:
    1. accedere a tutte le ubicazioni rilevanti, compresi i centri di alloggio cantonali, gli istituti di carcerazione e i centri della Confederazione;
    2. consultare tutti i documenti e fascicoli;
    3. svolgere interrogatori di persone;
    4. eseguire controlli sul posto, controlli di prove a campione e controlli senza preavviso;
    5. accedere a informazioni classificate, sempreché le persone in questione si siano sottoposte a un controllo di sicurezza.
  3. Il Consiglio federale può incaricare terzi di adempiere i compiti di cui al capoverso 1 nel quadro del meccanismo di monitoraggio indipendente.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 9b cpv. 2.

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