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Art. 122b

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Alle imprese di trasporto aereo sono addebitati 4000 franchi per ogni volo per il quale hanno violato l’obbligo di comunicazione. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 12 000 franchi per volo. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.
  2. Una violazione dell’obbligo di comunicazione è presunta se l’impresa di trasporto aereo non trasmette tempestivamente i dati di cui all’articolo 92a capoverso 3 oppure se i dati trasmessi sono incompleti o errati.1
  3. Non vi è violazione dell’obbligo di comunicazione se l’impresa di trasporto aereo dimostra che:
    1. nel caso specifico la trasmissione non era possibile per motivi tecnici a essa non imputabili; o
    2. ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire una violazione dell’obbligo di comunicazione.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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