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Art. 122c

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Gli articoli 122a e 122b si applicano indipendentemente dal fatto che l’obbligo di diligenza o di comunicazione sia stato violato in Svizzera o all’estero.
  2. La SEM è competente per sanzionare le violazioni di cui agli articoli 122a e 122b.
  3. La procedura è retta dalla legge federale del 20 dicembre 19681sulla procedura amministrativa. Il procedimento deve essere avviato:
    1. in caso di violazione dell’obbligo di diligenza: entro due anni dal rifiuto dell’entrata;
    2. 2 in caso di violazione dell’obbligo di comunicazione: entro due anni dalla data in cui i dati avrebbero dovuto essere trasmessi conformemente all’articolo 92a capoverso 1.

Footnotes

  1. RS 172.021

  2. Nuovo testo giusta l’all. 1 n. 1 del DF del 19 mar. 2021 che approva e traspone nel diritto svizzero gli scambi di note tra la Svizzera e l’UE concernenti il recepimento dei regolamenti (UE) 2019/817 e (UE) 2019/818 che istituiscono un quadro per l’interoperabilità tra i sistemi di informazione dell’UE, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 347;FF 2020 7005).

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