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Art. 122a

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. Alle imprese di trasporto aereo che violano l’obbligo di diligenza di cui all’articolo 92 capoverso 1 sono addebitati 4000 franchi per passeggero sprovvisto dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari. Nei casi gravi l’importo addebitato è di 16 000 franchi per passeggero. Nei casi di lieve entità si può prescindere dal procedimento.1
  2. Una violazione dell’obbligo di diligenza è presunta se l’impresa di trasporto aereo trasporta passeggeri sprovvisti dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o per il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti e ai quali è rifiutata l’entrata.2
  3. Non vi è violazione dell’obbligo di diligenza se l’impresa di trasporto aereo: a. dimostra che: 1. la falsificazione o la contraffazione di un documento di viaggio, di un visto o di un titolo di soggiorno non era manifestamente riconoscibile, 2. non era manifestamente riconoscibile che un documento di viaggio, un visto o un titolo di soggiorno non appartenesse al passeggero, 3. in base al timbro sul documento di viaggio non era possibile determinare con chiarezza i giorni di soggiorno o gli ingressi autorizzati, 4.3 ha adottato tutte le misure organizzative necessarie e ragionevolmente esigibili per impedire il trasporto di persone sprovviste dei documenti di viaggio, delle autorizzazioni ai viaggi ETIAS, dei visti o dei titoli di soggiorno necessari per l’entrata nello spazio Schengen o il transito nelle zone di transito internazionali degli aeroporti, 5.4 a causa di un guasto dell’ETIAS non è stato possibile verificare se sussisteva un’autorizzazione ai viaggi ETIAS valida; b. rende verosimile di essere stata costretta a trasportare il passeggero.
  4. Il Consiglio federale può prevedere deroghe all’addebito di cui al capoverso 1, in particolare in situazioni di guerra o in caso di catastrofi naturali.

Footnotes

  1. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) del 25 set. 2020, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 346;FF 2020 2577).

  2. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) del 25 set. 2020, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 346;FF 2020 2577).

  3. Nuovo testo giusta l’all. n. 1 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) del 25 set. 2020, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 346;FF 2020 2577).

  4. Introdotto dall’all. n. 1 del DF che approva e traspone nel diritto svizzero lo scambio di note tra la Svizzera e l’UE concernente il recepimento del regolamento (UE) 2018/1240 che istituisce il sistema europeo di informazione e autorizzazione ai viaggi (ETIAS) del 25 set. 2020, in vigore dal 15 giu. 2025 (RU 2025 346;FF 2020 2577).

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