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Art. 109lter

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale

Il Consiglio federale disciplina:

  1. a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoverso 10 spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
  2. la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109l quatercapoverso 1;
  3. i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;
  4. le modalità relative alla sicurezza dei dati;
  5. la collaborazione con i Cantoni.

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