Il Consiglio federale disciplina:
- a quali unità delle autorità federali di cui all’articolo 109l capoverso 10 spettano le facoltà menzionate in tale disposizione;
- la procedura di acquisizione dei dati dell’Eurodac da parte delle autorità di cui all’articolo 109l quatercapoverso 1;
- i dati dell’Eurodac ai quali le autorità hanno accesso;
- le modalità relative alla sicurezza dei dati;
- la collaborazione con i Cantoni.