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Art. 109lbis

142.20LStrIFederal Act1 gen 2008Fonte originale
  1. I dati personali registrati nell’Eurodac non possono essere trasmessi a Stati terzi, organizzazioni internazionali, enti privati o persone fisiche.
  2. La SEM può tuttavia trasmettere dati a uno Stato terzo, se necessario per provare l’identità di cittadini di Stati terzi che soggiornano illegalmente in Svizzera ai fini del rimpatrio, purché siano rispettate le condizioni di cui all’articolo 50 del regolamento (UE) 2024/13581.

Footnotes

  1. Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 109k cpv. 1.

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